Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Roberto, Maestro dell'Ordine religioso del Tempio che si trova a Gerusalemme, e ai suoi seguaci e fratelli, sia a quelli attuali che quelli futuri.
Ogni regalo buono e ogni bene perfetto viene dall'alto, discendendo dal Padre della Luce, presso il quale non vi è nessun cambiamento e nessuna vicissitudine che possano passare in secondo piano. Con sollecitudine, diletti figli nel Signore, lodiamo Dio onnipotente per voi e per conto vostro, giacché il vostro ordine religioso e la vostra veneranda istituzione è conosciuta in tutto il mondo. Anche se, di natura, eravate figli dell'ira e dediti ai piaceri della vita, ora, per grazia ispiratrice, siete diventati attenti ascoltatori del Vangelo, dopo aver rinunciato alla mondana ostentazione e alla proprietà privata, anzi, avendo abbandonato il largo sentiero che conduce verso la morte, umilmente avete scelto la via che conduce alla vita, e per comprovare l’appartenenza alla milizia di Dio, portate assiduamente sul vostro petto il segno della vivificante croce. A ciò si aggiunga il fatto che voi, proprio come veri Israeliti e abili combattenti nella guerra santa, siete accesi dalla fiamma della carità e date corpo, con le vostre azioni, alla parola del Vangelo che dice: "Nessuno ha amore più grande di chi pone la propria anima al servizio dell’anima dei suoi”, per cui, secondo le parole del grande Pastore, non abbiate paura di porre le vostre anime al servizio dei vostri fratelli e di difenderli dagli attacchi dei pagani. Inoltre, dal momento che siete noti con il nome di Cavalieri del Tempio, siete stati nominati dal Signore difensori della Chiesa Cattolica e aggressori dei nemici di Cristo. Pertanto è lecito che esercitiate, con tutto il cuore e con tutta la mente, la vostra ricerca e la lodevole devozione in un atto sacro. Tuttavia, incoraggiamo la vostra impresa nel Signore e, per la remissione dei vostri peccati, con l'autorità di Dio e di San Pietro, Principe degli Apostoli, esortiamo voi ed i vostri servitori, ad intraprendere la lotta, invocando il nome di Cristo, contro i nemici della croce, per proteggere la Chiesa Cattolica e coloro che stanno sotto la tirannia dei pagani, e salvarli dalla loro sporcizia. Quanto al bottino che conquisterete loro, potete tranquillamente disporne a vostro piacimento e proibiamo che qualcuno possa reclamarne una parte.
Si stabilisce che la casa o il Tempio in cui dimorate, a lode e gloria di Dio e per la difesa dei suoi fedeli, ed anche per la liberazione della Chiesa di Dio, con tutti i beni e possedimenti che risulta legittimamente possedere al momento attuale o acquisiti in futuro, attraverso concessioni dei vescovi, la generosità di re e principi, donazioni di fedeli o in qualsiasi altro modo, con l'aiuto di Dio, possa acquisire, è posto sotto la tutela e la protezione della Sede Apostolica per tutti i tempi a venire. Con il presente decreto stabiliamo inoltre che la vita religiosa che è stata istituita nella vostra casa, ispirata dalla grazia divina, deve essere osservata senza alcuna violazione, ed i fratelli che servono il Signore devono ivi vivere castamente, senza beni personali e, onorando la loro professione con le parole e la morale, sono soggetti e obbedienti in tutto e per tutto al loro Maestro e a coloro che egli comanda. Inoltre, dato che questa casa e la sua santa istituzione si sono meritate questo provvedimento, essa deve essere sempre considerata la principale e a capo di tutte le altre che ne fanno parte. Inoltre, stabiliamo che dopo di te, Roberto, nostro amato figlio nel Signore, o di qualunque tuo successore, non venga accolto in questa casa alcun fratello se non è un militare e persona religiosa, che non abbia interesse per il vostro ordine, né venga eletto da altri se non da tutti i fratelli, o proposto dalla parte migliore e più pura di loro. D’ora in poi a nessun ecclesiastico o laico sia lecito violare o porre limiti all’osservanza della regola e degli statuti approvati dal Maestro assieme agli altri fratelli. Quelle stesse consuetudini che osservate da qualche tempo, e che sono state fissate in forma scritta, non possono essere modificate da alcuno se non dal Maestro, ed in ogni caso con il consenso della migliore parte del capitolo.
Di contro, proibiamo e vietiamo in tutti i modi possibili che nessun ecclesiastico o laico osi esigere dal Maestro, dai fratelli e dalla loro istituzione, qualsiasi fedeltà, omaggio, giuramenti o altre forme di sottomissione spesso utilizzate dai secolari. Allo stesso tempo stabiliamo che, dal momento che la vostra sacra istituzione e la sacra milizia sono state volute dalla divina provvidenza, non è consentito modificare il vostro assetto con il pretesto di una vita più religiosa; perché Dio, che è in realtà immutabile ed eterno, non approva il cuore incostante, ma vuole piuttosto che attuiate il sacro piano che vi siete proposto, in tutto e per tutto.
Quanti sono stati e quanto sono stati grandi gli uomini in abito militare e cinti del potere terreno, che piacquero al Signore, che hanno lasciato perpetua memoria? Quanti sono stati, e quanto sono stati grandi gli uomini, armati per dare battaglia, che nel loro tempo hanno coraggiosamente combattuto per dare testimonianza di Dio e difendere le leggi dei loro padri, consacrando le mani al Signore nel sangue degli infedeli, e dopo il sudore della battaglia hanno ricevuto il premio della la vita eterna? Pertanto, vista la vostra vocazione, fratelli siete, di conseguenza, allo stesso tempo cavalieri e servitori e, come dice l'Apostolo: "Lasciate che ognuno di voi rimanga nella vocazione in cui è stato chiamato". Quindi stabiliamo che non è data alcuna facoltà ai fratelli, una volta che sono stati accolti nel sacro ordine, di ritornare alla vita secolare dopo aver fatto parte del vostro ordine e di averne indossato l’abito religioso. E non è lecito ad alcuno, dopo aver fatto parte della vostra istituzione, rinunciarvi dopo avere assunto la croce del Signore e l’abito della vostra professione, né è consentito trasferirsi in un altro luogo, fosse anche un monastero, con il pretesto di volere praticare una maggiore e nuova vita religiosa se i fratelli o il Maestro non lo hanno consentito o non sono stati consultati, fermo restando che nessun ecclesiastico o laico ha la facoltà di accettarli o di trattenerli.
E poiché i difensori della Chiesa devono vivere ed essere sostenuti con i beni della Chiesa, noi, con ogni mezzo, vietiamo l'esazione delle decime contro la vostra volontà su tutti i beni mobili e immobili e tutto ciò che appartiene alla vostra veneranda casa.
Inoltre, con autorità apostolica, vi confermiamo le decime che potete ricavare dal vostro impegno, con il consiglio ed il consenso dei vescovi dalle mani di chierici e laici, e anche quelle che potete ottenere, consenzienti i vescovi e i loro chierici. E perché nulla manchi alla totale salvezza e alla cura delle vostre anime, e possiate accedere comodamente ai sacramenti della Chiesa santa e ai divini uffici del vostro sacro ordine, allo stesso modo stabiliamo che vi è permesso ricevere preti onesti e chierici che hanno ricevuto l'ordinazione in Dio, secondo quanto di vostra conoscenza, da qualunque parte provengano, sia presso la vostra casa capitana che in quelle da essa dipendenti. A condizione che, se sono del circondario, e ne sia richiesto dai loro vescovi, non tengano un atteggiamento ostile nei confronti di qualsiasi altra istituzione o ordine. Ma se per caso i vescovi non fossero disposti a concederveli, in nessun modo avete il diritto di riceverli e mantenere loro l'autorità della Santa Romana Chiesa. Se, tuttavia, alcuni di loro, dopo aver fatto la professione, si appalesano essere facinorosi nel vostro ordine o in una casa, o semplicemente non utili, siete autorizzati a rimuoverli e dare loro licenza di trasferimento a un diverso ordine in cui desiderano condurre una vita pia, e sostituirli con altri uomini adatti. Questi, tuttavia, devono essere provati all'interno della vostra comunità per un anno, dopo di che, se danno buona prova del loro comportamento, ed essi si sono dimostrati utili per il vostro servizio, poi finalmente possono vivere secondo la regola e obbedendo al loro Maestro, in modo che, come voi, essi possano ricevere lo stesso cibo e vestiti, così come il letto, ad eccezione degli indumenti che l'usura rende inutilizzabili. Ma agli stessi non deve essere concesso di partecipare ai capitoli o gestire le vostre case, a meno che non sia da voi imposto.; essi avranno anche cura delle vostre anime, secondo quanto loro richiederete. Inoltre, non sono soggetti a nessuno al di fuori del vostro Capitolo e tutti devono obbedienza in tutto e a te, Roberto, mio amato figlio nel Signore, e ai tuoi successori, come i loro superiori e prelati.
Oltre a ciò stabiliamo anche di lasciare le ordinazioni dei chierici che fossero ritenuti degni dei sacri ordini ad un vescovo cattolico, se pure lui è cattolico e gode della grazia della Sede Apostolica, il quale, senza dubbio sostenuto dalla nostra autorità, concede ciò che gli è richiesto. Allo stesso tempo vietiamo a questi religiosi di predicare per denaro o per profitto o di mandarli a predicare per la stessa finalità, a meno che il Maestro del Tempio non ritenga che ciò si possa fare, per un determinato periodo, per specifiche finalità.
E chi fra questi viene accettato nella vostra istituzione, deve promettere di restarvi stabilmente, di adeguare le sue abitudini e di lottare per il Signore ogni giorno della sua vita, obbedendo al Maestro del Tempio, dopo aver deposto sull'altare una garanzia scritta di tale promessa. Fatti salvi i diritti episcopali dei vescovi, tanto in materia di decime, quanto per i servizi religiosi e di sepoltura, vi concediamo altresì concedere il permesso di costruire nelle aree collegate al sacro Tempio, dove risiede la vostra comunità, oratori in cui tenere i servizi religiosi e, se uno di voi o della vostra comunità dovesse morire, esservi sepolto. Infatti è disdicevole, e costituisce pericolo per le anime chiare, se i frati dell'ordine si fondono con moltitudini di uomini e una folla di donne, con il pretesto di andare in chiesa. Decretiamo inoltre, con autorità apostolica, che in qualunque posto vi capiti di arrivare, vi sia lecito ricevere i sacramenti della confessione, l’unzione e qualunque altro sacramento ecclesiastico da parte di sacerdoti onesti e cattolici, per timore che qualcosa vi manchi nella partecipazione ai doni spirituali. Perché in realtà siamo tutti uniti in un solo Cristo, e non vi è alcuna distinzione davanti a Dio, sia nella remissione dei peccati e in altri benefici, e ci auguriamo che la benedizione apostolica che vi è stata concessa, sia estesa ai vostri familiari e alle persone che sono al vostro servizio. Pertanto, a nessuno è concesso di arrecare danno al suddetto luogo o di impossessarsi dei suoi possedimenti, di mantenere i beni che gli sono stati tolti, ridotti o sottoposti ad altre vessazioni, ma devono essere tenuti integri per essere usati, in ogni modo possibile, per il bene del vostro ordine e degli altri fedeli di Dio. Pertanto, se qualcuno, conoscendo questo nostro decreto, tenta di agire avventatamente contro di esso e, dopo essere stato ammonito per la seconda volta e la terza, e non adeguatamente corretto la sua colpa, egli perde la dignità e la potestà dell’onore, si troverà accusato di avere commesso ingiustizia davanti al tribunale divino e di essere indegno del santissimo corpo e del sangue di nostro Dio, Signore e Salvatore Gesù Cristo, e anche di essere oggetto di vendetta grave a sentenza definitiva. Invece, coloro che osservano questi precetti, otterranno la benedizione e la grazia di Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo. Amen.
Io, Innocenzo, vescovo della Chiesa Cattolica.
Io, Egidio, vescovo di Tuscolo.
Io, Gregorio, prete cardinale dei SS. Apostoli.
Io, Pietro, prete cardinale di S. Susanna.
Io, Corrado, vescovo della Sabina.
Io, Teodomiro, vescovo di S. Rufina.
Io, Pietro, prete cardinale di S. Marcello.
Io, Alberico, vescovo di Ostia.
Io, Compagno, prete cardinale di S. Eudossia.
Io, Matteo, prete cardinale di S. Eudossia.
Io, Gerardo, prete cardinale di Santa Croce in Gerusalemme.
Io, Anselmo, prete cardinale di S. Lorenzo in Lucina.
Io, Loffredo, prete cardinale di S. Vitale.
Io, Luca, prete cardinale dei SS. Giovanni e Paolo.
Io, Grisogono, prete cardinale di S. Prassede.
Io, Martino, prete cardinale di S. Saba.
Io, Gregorio, prete cardinale di S. Balbina.
Io, Gregorio, diacono cardinale dei SS. Sergio e Bacco.
Io, Adinolfo, diacono cardinale di S. Maria in Cosmedin.
Io, Guido, diacono cardinale dei SS. Cosma e Damiano.
Io, Vassallo, diacono cardinale di S. Eustachio al Tempio di Agrippa.
Dato in Laterano, per mano di Imerico, diacono cardinale e cancelliere della Chiesa Romana, il quarto giorno prima delle calende di aprile, indizione seconda, dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1139, decimo anno del pontificato di nostro signore papa Innocenzo II.